IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza emessa a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento n. 1299/95 r.g. g.i.p., n. 927/1995 r.g. notizie di reato; Visti gli atti; Vista la richiesta di archiviazione proposta dal p.m. presso la procura della pretura circondariale in relazione al procedimento de quo; Premesso: che il p.m. ha richiesto l'archiviazione del procedimento de quo in relazione al d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9; che il procedimento concerne episodi di scarichi abusivi ed in particolare: 1) scarichi fognari effettuati dall'hotel Capo Taormina in mare, in prossimita' del Capo Taormina in assenza di autorizzazione; 2) scarichi fognari effettuati dal sig. Da Campo Angelo nel fiume Alcantara in assenza di autorizzazione; 3) scarichi fognari effettuati dal sig. Curro' Andrea nel fiume Alcantara in assenza di autorizzazione; 4) scarichi della pubblica fognatura del comune di Francavilla effettuati nel suolo in contrada Arancia in assenza di autorizzazione; 5) scarichi della pubblica fognatura del comune di Furci Siculo effettuati nel torrente Pagliara in assenza di autorizzazione; 6) scarichi della pubblica fognatura del comune di Gaggi effettuati nel torrente S. Paolo in difformita' dall'autorizzazione; che per i predetti scarichi la legge n. 319/1976 prevedeva l'obbligo dell'autorizzazione; che la legge regione Sicilia n. 39 del 18 giugno 1977 ha previsto l'obbligo di autorizzazione comunale per gli scarichi civili sia che gli stessi fossero esistenti alla data di entrata in vigore della legge, sia che si tratti di scarichi nuovi (artt. 38 e 39), mentre per gli scarichi derivati da pubbliche fognature ha previsto l'obbligo di autorizzazione regionale (art. 40); che al caso di specie non e' applicabile il regime di proroga previsto dall'art. 12 della medesima legge regionale e successivamente dall'art. 2 legge regione Sicilia n. 29 del 15 maggio 1991, essendo tale regime relativo esclusivamente all'adeguamento degli scarichi provenienti da pubbliche fognature ai limiti di accettabilita' previsti dalla legislazione regionale e non inerendo, invece, alla necessita' di autorizzazione; che, pertanto, nel caso di specie deve essere applicata la disciplina di cui al d.-l. n. 9/1995 ed in particolare: per quanto concerne gli scarichi civili effettuati dall'hotel Capo Taormina, dal sig. Campo, dal sig. Curro', nonche' per gli scarichi da pubbliche fognature dei comuni di Francavilla e Furci Siculo, l'art. 5 del predetto decreto-legge che trasforma l'illecito penale previsto dall'art. 21 della legge n. 319/1976 in illecito amministrativo; per quanto concerne lo scarico di pubbliche fognature del comune di Gaggi l'art. 4 del predetto decreto-legge che trasforma in illecito amministrativo l'illecito penale gia' disciplinato dall'art. 22 della legge n. 319/1976; Ritenuto che non appare manifestamente infondata il contrasto della disciplina prevista dal d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 (ed in particolare i citati artt. 4 e 5) con norme di rango costituzionale ed in particolare: Violazione dell'art. 77 della Costituzione: Il decreto-legge de quo rappresentando l'ennesima reiterazione del medesimo decreto-legge (di volta in volta non convertito e riproposto con minime modifiche), cosi' prolungando artificiosamente la vita del provvedimento ben oltre il limite massimo dei sessanta giorni, appare come un'inammissibile ingerenza del Governo nell'attivita' legislativa esclusivamente riservata al Parlamento ed attribuita al Governo solo in via eccezionale e limitatamente nel tempo: la continua reiterazione di decreti-legge scaduti costituisce strumento di elusione del limite temporale fissato dalla Costituzione. La mancata conversione entro sessanta giorni da parte del Parlamento dovrebbe equivalere a bocciatura del decreto-legge (quanto meno sotto il profilo della necessita' ed urgenza). (cfr. Corte costituzionale n. 302/1988 e Corte costituzionale n. 544/1989). Inoltre, il decreto-legge in questione appare carente dei presupposti indefettibili richiesti dall'art. 77. Infatti non sussistono, non sono sono indicate nel preambolo del decreto, ne' sono altrimenti ravvisabili nella materia de quo i caratteri della eccezionale necessita' ed urgenza che soli possono giustificare un intervento (ancorche' temporaneo) del Governo in materia legislativa (cfr. art. 15 legge n. 400/1988). Violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. La materia penale, per la sua delicatezza, dovrebbe intendersi riservata esclusivamente ai provvedimenti legislativi del Parlamento che soli possono essere emanati con il concorso e sotto il controllo delle opposizioni. Inoltre, la natura precaria della decretazione d'urgenza, unita alla mancata conversione tempestiva ed alla sua continua reiterazione (da oltre un anno), finisce col creare uno stato di profonda incertezza del tutto incompatibile con la natura della disciplina penale, del diritto alla difesa, e, in ultima analisi, del diritto fondamentale del cittadino di conoscere con certezza il confine tra il lecito e l'illecito. La normativa appare ancor piu' illegittima in considerazione dei considerevoli problemi di natura intertemporale: infatti, le vicende verificatesi sotto la vigenza dei vari decreti via via riproposti, vengono, comunque, disciplinate dalla normativa d'urgenza (se piu' favorevole) ancorche' questa non venga convertita, con la conseguenza di creare delle zone di trattamento differenziato in considerazione dell'epoca di commissione del fatto, oltre ad una effettiva esautorazione del Parlamento. Violazione degli artt. 2, 9, 32 e 42 della Costituzione. La normativa de quo sembra realizzare una notevole compressione di beni fondamentali del cittadino quali la salute, l'ambiente e il territorio. Essa, infatti: 1) consente alle regioni di disciplinare gli scarichi civili e fognari anche in deroga alle tabelle di cui alla legge n. 319/1976, con la conseguenza di legittimare di fatto un aumento dell'inquinamento con notevole esposizione a pericolo per la salute che e' bene primario e dovrebbe avere un trattamento unitario in tutto il Paese; 2) esclude dalla disciplina degli scarichi il deflusso di acque pubbliche per uso idroelettrico da serbatoi, laghi artificiali, dighe, ecc. con effetti potenzialmente devastanti sull'equilibrio dell'ecosistema e della salute, essendo questi scarichi potenzialmente inquinanti, sia per la temperatura delle acque trattate, sia per il possibile contenuto; 3) depenalizza la disciplina relativa all'apertura di scarichi civili e di pubbliche fognature in assenza di autorizzazione, o con superamento dei limiti di ammissibilita', esponendo la collettivita' al rischio di una proliferazione di scarichi non regolamentati, posto che gli scarichi fognari e da insediamenti civili, per la loro quantita' e per il loro contenuto (nelle pubbliche fognature possono immettersi anche scarichi produttivi), non sono meno pericolosi degli scarichi da insediamenti produttivi); 4) depenalizza la disciplina degli scarichi in difformita' dall'autorizzazione, con conseguenze potenzialmente devastanti sia per la salute che per l'ambiente, posto che l'autorizzazione allo scarico determina non solo l'ubicazione dello stesso, ma definisce anche tutte quelle prescrizioni (modalita' dello scarico, strumenti di depurazione) assolutamente indispensabili per garantire la tutela della salute e del territorio, e che pertanto richiedono la piu' ampia protezione attuabile esclusivamente con lo strumento penale. In vero la disciplina penalistica costituisce un supporto ineliminabile in relazione alla tutela dell'inquinamento ed alle conseguenze in ordine alla tutela della salute, dell'ambiente e della personalita' umana, beni, tutti, inviolabili, cosicche' il forte ridimensionamento della sua portata espone i beni in questione ad enormi rischi rappresentando, di fatto, una gravissima riduzione della tutela dei diritti del cittadino. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. La disciplina de quo realizza un'ingiustificata disparita' di trattamento tra gli scarichi da insediamenti civili e le pubbliche fognature, da un lato, e gli scarichi da insediamenti produttivi dall'altro, posto che in realta', gli effetti inquinanti dei primi non sono affatto minori dei secondi, se si considera la quantita' degli scarichi raccolti dalle pubbliche fognature ed il fatto che in queste ultime possono riversarsi anche scarichi derivanti da attivita' produttive.